La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un cittadino straniero che chiedeva la revoca di un ordine di carcerazione. Il ricorrente sosteneva che la sua espulsione dal territorio nazionale, avvenuta prima del processo, avrebbe dovuto determinare l'**improcedibilità** dell'azione penale. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta formatosi il giudicato, non è più possibile far valere vizi relativi alla fase di cognizione davanti al giudice dell'esecuzione, il quale deve limitarsi a verificare la validità formale del titolo esecutivo.
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