Un Condannato, già riconosciuto colpevole di sequestro di persona, ha richiesto la Revisione sentenza penale. Ha presentato nuove prove digitali che lo collocavano altrove al momento del rapimento e ha evidenziato una presunta inconciliabilità con un'altra sentenza. La Corte d'Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile, sostenendo che la sentenza non era ancora definitiva e che le nuove prove non avrebbero portato al completo proscioglimento, ma solo a una diversa qualificazione del reato. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ribadendo che la Revisione sentenza penale è ammessa solo se le nuove prove dimostrano l'innocenza totale, non una minore partecipazione o una diversa qualificazione del crimine. Il ricorso è stato respinto.
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