La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha confermato un principio fondamentale della procedura penale: l'appello è inammissibile se nell'atto manca la dichiarazione o elezione di domicilio. La Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., anche un semplice riferimento a una precedente dichiarazione deve essere espresso e specifico per essere valido. La mancanza di questo requisito formale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza che il merito del ricorso potesse essere esaminato.
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