Un proprietario terriero concede in uso dei terreni balneari tramite un contratto di comodato. Alla scadenza, i comodatari non restituiscono i terreni e avviano una causa per usucapione, poi persa. Il proprietario agisce quindi in giudizio per ottenere il rilascio dei beni, il pagamento della clausola penale per il ritardo e il risarcimento dei danni ulteriori. La Corte d'Appello condanna i comodatari al pagamento della penale, escludendo però i danni aggiuntivi non provati. La Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi di entrambe le parti. La Corte chiarisce che la pendenza del giudizio di usucapione sospende la prescrizione del diritto alla penale e che l'assoluzione penale di uno dei comodatari per mancanza di dolo non vincola il giudice civile, poiché in sede civile l'inadempimento contrattuale si presume colpevole fino a prova contraria.
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