Il Comune ha emesso avvisi di accertamento per il pagamento dell'imposta sugli immobili a carico di una contribuente per gli anni dal 2006 al 2008. La proprietaria sosteneva di avere diritto all'esenzione per abitazione principale, poiché l'immobile era concretamente utilizzato come dimora della famiglia. Tuttavia, nei registri ufficiali di quegli anni, l'immobile risultava registrato come ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, stabilendo che ai fini fiscali rileva esclusivamente il formale classamento catastale dell'immobile e non il suo utilizzo effettivo. Poiché la variazione catastale in categoria abitativa è avvenuta solo nel 2012, essa non ha effetto retroattivo per gli anni d'imposta precedenti. Di conseguenza, la contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta per la categoria ufficio.
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