La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18767/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorso era basato sulla mancata concessione di circostanze attenuanti, un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., che elenca tassativamente i casi in cui è possibile impugnare. La decisione ribadisce che il ricorso patteggiamento ha vie di accesso molto ristrette, confermando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »