Un Condannato, già sanzionato per reati di droga tramite patteggiamento, ha chiesto la rideterminazione della pena. Questo perché una sentenza della Corte Costituzionale (n. 40/2019) aveva dichiarato incostituzionali i limiti minimi di pena per le droghe pesanti. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza, ritenendo che rivalutare la pena avrebbe comportato effetti sfavorevoli, come la modifica del bilanciamento tra attenuanti e recidiva, già coperto da giudicato. La Cassazione ha annullato tale decisione. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena in seguito a una pronuncia di incostituzionalità, non può rimettere in discussione aspetti della sentenza già definitivi e non direttamente toccati dalla pronuncia costituzionale, come il bilanciamento delle circostanze o gli aumenti per la continuazione.
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