La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per bancarotta fraudolenta. Il motivo dell'impugnazione, relativo all'eccessività della pena, è stato ritenuto troppo generico e vago, in violazione delle norme procedurali. La Corte ha inoltre sottolineato che la pena inflitta era già prossima al minimo legale, anche grazie alla concessione di attenuanti, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
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