L'Imputato, condannato per rapina, propone ricorso per Cassazione contestando l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, la sanzione era stata stabilita tramite un concordato in appello, ossia un accordo sulla pena tra difesa e accusa. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, mancanza di consenso del pubblico ministero o difformità della sentenza rispetto all'accordo. Non è possibile contestare l'entità di una pena liberamente concordata, a meno che non sia illegale. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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