La Corte di Cassazione ha dichiarato un **ricorso inammissibile** presentato da un'imputata. L'imputata aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, contestando l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, il ricorso è stato ritenuto incompatibile con il precedente concordato sanzionatorio (patteggiamento) che l'imputata stessa aveva accettato. La Corte ha chiarito che non si possono contestare aspetti della pena concordata, come le attenuanti, se non vi è stata illegalità nel calcolo della pena. Di conseguenza, l'imputata dovrà pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
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