La vittima di un agguato di stampo camorristico, dopo essere diventata collaboratore di giustizia, accusa i suoi aggressori. La Corte d'Appello assolve gli imputati, ritenendo che le dichiarazioni della vittima, incluse quelle registrate in un'intercettazione prima della sua collaborazione, provenissero da un'unica fonte e fossero prive di conferme esterne. La Corte di Cassazione annulla questa decisione. Stabilisce un principio fondamentale: l'intercettazione inconsapevole della vittima è una fonte di prova autonoma e genuina. Pertanto, può costituire un valido riscontro alle dichiarazioni accusatorie rese successivamente. La Cassazione ordina un nuovo processo per rivalutare le prove secondo questo criterio.
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