La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9486/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di IVA sulle cessioni intracomunitarie. Il caso riguardava una società a cui l'Agenzia delle Entrate contestava la partecipazione a una frode, negando l'esenzione IVA. La Corte ha chiarito che, per beneficiare del regime di non imponibilità, non è sufficiente per l'impresa cedente verificare la partita IVA del cliente estero. È invece necessario fornire la prova rigorosa dell'effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato membro, esercitando la diligenza di un operatore commerciale professionale nel verificare l'affidabilità della controparte. La Corte ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che si era basata solo su elementi formali, rinviando la causa per un nuovo esame.
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