La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4161/2024, ha stabilito che tutte le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, incluse quelle aggiuntive per il coltivatore diretto, per la perdita di frutti o per il deprezzamento di aree residue, hanno natura patrimoniale. Di conseguenza, sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota proporzionale del 3% e non a quella fissa dello 0,50% prevista per le semplici quietanze. La Corte ha inoltre negato l'esenzione dall'imposta di bollo, poiché il soggetto beneficiario dell'esproprio, un consorzio privato, non rientra nella nozione di 'Stato' richiesta dalla norma di esenzione.
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