Una lavoratrice, dopo aver ottenuto in primo grado il riconoscimento dell'illegittimità dei suoi contratti a termine e un risarcimento, vedeva parzialmente riformata la sentenza in appello. Proponeva quindi ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, la stessa ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia. La Corte di Cassazione, prendendo atto di tale dichiarazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che in questi casi non si applica la sanzione del pagamento di un ulteriore contributo unificato, poiché l'inammissibilità non è originaria ma derivata da un evento successivo.
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