Una società demolisce un capannone, parte di un complesso immobiliare più grande, e deduce il costo residuo non ammortizzato. L'Agenzia delle Entrate contesta la deduzione, sostenendo che l'intero complesso dovesse essere dismesso. La Corte di Cassazione, con la sentenza 16480/2025, accoglie il ricorso della società, stabilendo un importante principio di diritto: la deducibilità del costo residuo immobile demolito è ammessa se il bene, pur parte di un cespite più ampio, è dotato di autonomia funzionale. La Corte ha invece ritenuto inammissibile il motivo relativo alla deducibilità degli interessi passivi.
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