La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10820/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile contro una condanna per resistenza a pubblico ufficiale. L'appello è stato respinto perché si basava su una mera rivalutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità, risultando inoltre manifestamente infondato. La Corte ha confermato la logicità e coerenza della sentenza impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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