Un avvocato ha ricevuto la sanzione disciplinare della censura per aver svolto attività difensiva davanti al Consiglio di Stato senza possedere il necessario patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Il professionista si era difeso sostenendo di aver svolto solo un ruolo di supporto e coordinamento per i clienti, affiancando colleghi abilitati, e che la sua condotta non avesse causato alcun danno concreto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione. I giudici hanno chiarito che firmare atti e autenticare firme per giudizi dinanzi alle magistrature superiori, senza l'abilitazione richiesta, costituisce una violazione deontologica insanabile. L'assenza di un danno concreto non esclude l'illecito, poiché la norma tutela l'affidamento dei cittadini e il decoro della professione forense.
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