La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale presentato da una persona condannata per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990). La ricorrente aveva impugnato una sentenza d'appello che aveva già ridotto la sua pena. Tuttavia, il ricorso è stato presentato oltre i termini previsti dalla legge e conteneva motivazioni troppo generiche, non contestando in modo specifico la sentenza precedente. Per queste ragioni, la Corte ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, confermando l'inammissibilità ricorso penale.
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