La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento relativa a reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione del proscioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, i motivi per impugnare un patteggiamento sono limitati e tassativi. Poiché le doglianze non rientravano tra quelle previste dalla legge, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »