La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino straniero contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano. Il ricorrente contestava l'omessa motivazione riguardo al mancato proscioglimento d'ufficio e alla determinazione della pena. La Suprema Corte ha chiarito che, a seguito della riforma del 2017, i motivi per impugnare un patteggiamento sono limitati a casi tassativi, tra cui l'illegalità della pena o vizi della volontà. Poiché le doglianze non rientravano in tali categorie e la sentenza risultava correttamente motivata, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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