Una società impugnava una cartella di pagamento, ma nel ricorso in Cassazione ometteva di notificare l'atto all'agente della riscossione, parte nei precedenti gradi di giudizio. La Suprema Corte, con ordinanza interlocutoria, ha stabilito la necessità di integrare il contraddittorio. Sebbene in materia tributaria le cause siano spesso scindibili, una volta che si è formato un litisconsorzio processuale nei gradi di merito, questo deve essere mantenuto. La necessità è ancora più evidente quando l'oggetto del ricorso riguarda un'attività propria dell'agente della riscossione, come le modalità di notifica dell'atto.
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