La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5324/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento non può basarsi sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), poiché tale motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La decisione rafforza la stabilità degli accordi di pena, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione.
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