Il Ricorrente, condannato per porto d'armi e minaccia aggravata, ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di cause di non punibilità, sostenendo che le sue minacce fossero solo spacconeria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del Pubblico Ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Di conseguenza, il Ricorrente perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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