La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela, il giudice deve applicare il principio della soccombenza virtuale. Sebbene la complessità della materia possa giustificare la mancata condanna dell'ufficio, è illegittimo condannare il contribuente al pagamento delle spese legali. In assenza di una chiara responsabilità del privato, le spese devono essere compensate tra le parti, poiché la pendenza del lite è stata causata dall'atto poi annullato dall'Amministrazione.
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