Una lavoratrice in NASpI si è vista richiedere la restituzione dei sussidi a causa del suo ruolo di amministratore in un'azienda pubblica, non comunicato all'ente previdenziale. Il Tribunale di Trento ha stabilito che la carica di amministratore non costituisce attività di lavoro autonomo ai fini della normativa NASpI, annullando la richiesta di rimborso e la Decadenza NASpI. La decisione si basa sul principio di immedesimazione organica tra amministratore ed ente, escludendo l'obbligo di comunicazione.
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