La Corte di Cassazione affronta il tema della responsabilità degli amministratori post scioglimento. Un'azienda aveva citato in giudizio un suo amministratore per i danni derivanti dalla prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: per ottenere un risarcimento, non è sufficiente dimostrare che l'attività è continuata. L'azienda deve provare che l'amministratore ha compiuto atti di gestione specifici, non meramente conservativi, e che proprio quegli atti hanno causato un danno concreto al patrimonio sociale. La semplice omissione degli adempimenti formali, come l'iscrizione dello scioglimento nel registro delle imprese, non genera di per sé un danno risarcibile. La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'amministratore, annullando la precedente condanna.
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