L'Imputato, condannato in primo grado per il reato di evasione, ha concordato in appello una riduzione della pena a otto mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata valutazione della sua responsabilità e l'inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello con la pubblica accusa, l'imputato non può rimettere in discussione la misura della pena liberamente concordata e ritenuta congrua dal giudice di secondo grado, poiché l'accordo presuppone l'accertamento definitivo della responsabilità penale già avvenuto nel giudizio precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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