La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per un reato contravvenzionale. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena ma negato sia le attenuanti generiche sia l'applicazione della causa di non punibilità 131-bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha rigettato i motivi sulle attenuanti, ritenendoli adeguatamente motivati, ma ha accolto quello sulla non punibilità 131-bis. Ha chiarito che per valutare l'abitualità del comportamento, che osta all'applicazione della norma, il giudice può considerare anche reati della stessa indole e precedenti non punibili. La sentenza è stata annullata su questo punto con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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