L'Imputato è stato condannato nei primi due gradi di giudizio per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ha quindi proposto personalmente appello davanti alla Corte di Suprema. Tuttavia, il ricorso per cassazione sottoscritto dall'imputato in prima persona, con la sola autenticazione della firma da parte dell'avvocato, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che, a seguito delle modifiche legislative del 2017, la legge richiede tassativamente la firma di un legale iscritto all'albo speciale dei cassazionisti. L'autentica della sottoscrizione o la delega al deposito non rendono valido l'atto. L'impugnazione è stata rigettata senza esame del merito e l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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