Un contribuente ha contestato due cartelle di pagamento esattoriali dopo averne scoperto l'esistenza tramite la richiesta di estratti di conto all'Agente della Riscossione, sostenendo di non aver mai ricevuto alcuna notifica. I giudici di merito hanno annullato le cartelle ritenendo inefficaci le fotocopie degli avvisi di ricevimento depositate dall'ente creditore. L'Agente della Riscossione ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità originaria della domanda. I giudici hanno chiarito che l'impugnazione estratto di ruolo non è consentita in via generale, salvo rare eccezioni legate a gravi pregiudizi documentati in appalti o pagamenti pubblici. La nuova normativa, applicabile anche alle liti pendenti, preclude al contribuente l'azione diretta preventiva, azzerando le decisioni precedenti.
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