Un avvocato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si opponeva alla liquidazione del proprio compenso, ritenuto troppo basso. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29001/2024, ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale per il calcolo del compenso avvocato gratuito patrocinio. La liquidazione non può basarsi su criteri arbitrari, come una frazione delle spese liquidate nel giudizio principale, ma deve inderogabilmente seguire i parametri delle tariffe professionali (D.M. 55/2014), come previsto dall'art. 82 del Testo Unico Spese di Giustizia. La Corte ha quindi cassato il provvedimento e rinviato la causa al Tribunale per una nuova e corretta quantificazione.
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