Un debitore ha proposto opposizione a un atto di precetto, lamentando vizi formali e di merito del titolo esecutivo. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24927/2024, ha chiarito importanti principi procedurali. Ha stabilito che la sentenza che decide sull'opposizione agli atti esecutivi non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione. Inoltre, ha ribadito che i vizi della sentenza originaria non possono essere fatti valere in sede di opposizione all'esecuzione, ma solo tramite l'impugnazione di quel provvedimento.
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