Una società petrolifera ha richiesto a una Regione il rimborso dell'imposta regionale sulla benzina (IRBA), sostenendone l'illegittimità secondo il diritto europeo. Dopo una vittoria in appello per la società, la Regione ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la domanda originaria. La motivazione cruciale è che il soggetto corretto da citare in giudizio per il rimborso IRBA non è la Regione, bensì l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto l'imposta, pur avendo destinazione regionale, ha natura di tributo statale (erariale) la cui gestione e contenzioso sono di competenza esclusiva dello Stato.
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