Un Lavoratore del Corpo Forestale dello Stato, trasferito al Corpo Forestale della Regione Siciliana, ha contestato il suo inquadramento nella categoria C5. Il Lavoratore sosteneva che la sua anzianità di servizio e le norme vigenti al momento del trasferimento non erano state correttamente considerate, chiedendo una classificazione superiore. La Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Lavoratore, ha stabilito che l'inquadramento personale avrebbe dovuto basarsi sulle leggi in vigore al momento del passaggio, non su tabelle successive. La sentenza d'Appello è stata annullata e il caso tornerà in esame per una nuova valutazione.
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