Un soggetto sottoposto a misura restrittiva si allontana arbitrariamente dal luogo prescritto e le forze dell'ordine lo rintracciano altrove, contestandogli il reato di evasione. L'imputato impugna la condanna davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l'assenza della colpevolezza e vizi nella motivazione dei giudici territoriali. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. La pronuncia impugnata descrive chiaramente le circostanze dell'allontanamento, il luogo del ritrovamento e la piena consapevolezza della condotta illecita. La Cassazione respinge le contestazioni poiché chiedono una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità, confermando la condanna e imponendo il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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