Una cliente ha chiesto la restituzione di acconti versati a due professioniste dopo l'interruzione dell'incarico, ottenendo un decreto ingiuntivo per la somma residua. In sede di appello, il Tribunale ha annullato il decreto dichiarando l'incompetenza del giudice di primo grado, senza decidere sul merito della controversia. La cliente ha proposto ricorso ordinario per Cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: quando la sentenza d'appello si pronuncia esclusivamente sulla competenza, l'unico strumento di impugnazione valido è il regolamento di competenza. Essendo stato presentato un ricorso ordinario e oltre i termini perentori, l'atto è stato respinto. La parte ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di una sanzione di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende per abuso del processo.
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