La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da due imputati condannati per lesioni e reati in materia di armi. Gli imputati avevano precedentemente stipulato un concordato in appello per rideterminare la pena e rinunciare ai motivi di gravame. Successivamente, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione lamentando difetti di motivazione sulla mancata proscioglimento e sul calcolo della pena. La Suprema Corte ha chiarito che, a seguito di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è ammissibile unicamente per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, i ricorsi sono stati respinti con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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