La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19476/2024, chiarisce i limiti del ricorso in Cassazione, dichiarando inammissibili plurimi appelli. La decisione si fonda su motivi procedurali stringenti: la rinuncia ai motivi di appello a seguito di 'concordato in appello', la genericità delle censure sulla pena e la violazione dell'obbligo di difesa tecnica per un ricorso presentato personalmente dall'imputato. L'ordinanza ribadisce che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
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