La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per reati fallimentari, negando l'applicazione della particolare tenuità del fatto richiesta dal ricorrente. La decisione si fonda sulla gravità delle modalità della condotta e sul pericolo concreto arrecato ai creditori sociali. Inoltre, l'abitualità delittuosa dell'imputato, desunta dal suo casellario giudiziale, è stata ritenuta incompatibile con il beneficio previsto dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha ribadito che il giudice non è obbligato a esaminare tutti i parametri di valutazione, essendo sufficiente motivare su quelli ritenuti decisivi per il caso di specie.
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