Una società si è vista negare la detrazione IVA per fatture ricevute da un'altra impresa, ritenuta dall'Agenzia delle Entrate una mera società 'cartiera'. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione dei giudici di merito. L'ordinanza chiarisce i principi sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare, anche tramite presunzioni, la natura fittizia del fornitore e la consapevolezza del cessionario. Una volta fornita tale prova, l'onere si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la propria buona fede e la massima diligenza per evitare di essere coinvolto nella frode. Nel caso specifico, i forti legami tra le due società e altri indizi hanno dimostrato la piena partecipazione del contribuente allo schema fraudolento.
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