La Società Contribuente richiede il rimborso credito IVA per l'anno 1986. Non ottenendolo, decide successivamente di utilizzare lo stesso credito in compensazione nella dichiarazione del 1989. L'Amministrazione Finanziaria nega la compensazione ed emette una cartella esattoriale, confermata con sentenza definitiva. Successivamente, la società presenta nuove istanze per ottenere il rimborso originario. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile la richiesta della società. I giudici chiariscono che la scelta di utilizzare il credito in compensazione comporta la rinuncia implicita al rimborso. Una volta che il diniego della compensazione diventa definitivo, il contribuente non può più cambiare idea e richiedere la restituzione del denaro, poiché le due opzioni sono alternative e non cumulabili.
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