Una contribuente si oppone a una richiesta di pagamento per contributi previdenziali risalenti a oltre dieci anni prima, sostenendo l'avvenuta prescrizione. La sua richiesta viene respinta perché non aveva impugnato la cartella di pagamento originaria nei termini di legge. La contribuente ricorre in Cassazione, lamentando che l'Agente della riscossione non avesse prodotto in giudizio la copia della cartella, ma solo la relata di notifica. La Corte Suprema, con la sentenza n. 6949/2023, dichiara il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla genericità e sulla mancanza di specificità dei motivi del ricorso, che di fatto miravano a un riesame dei fatti. La Corte ha così confermato la validità della pretesa creditoria, sottolineando l'importanza del rispetto delle regole processuali nel contestare la prescrizione dei contributi previdenziali.
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