Un professionista impugna una cartella di pagamento per IRAP. Nei precedenti gradi di giudizio, la questione sull'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP rimane assorbita dall'accoglimento del vizio di notifica. Dopo una prima cassazione con rinvio, il contribuente ripropone ritualmente il motivo di merito. Tuttavia, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia omette di pronunciarsi su questo punto, confermando la cartella. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente, rilevando il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia la causa al giudice di merito affinché valuti l'effettiva sussistenza dell'organizzazione, considerando che il contribuente svolgeva anche attività di docente e non disponeva di dipendenti o strutture complesse.
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