Un Contribuente ha impugnato avvisi di accertamento per Irpef e Iva relativi a diversi anni. L'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso. Durante il processo, il Contribuente ha aderito alla 'rottamazione ter', una definizione agevolata dei debiti tributari, chiedendo l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'adesione alla rottamazione ter non comporta l'estinzione immediata del giudizio. Invece, la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, sospendendo la causa fino al completamento dei pagamenti previsti dalla definizione agevolata, fissato al 30 novembre 2023. L'estinzione avviene solo dopo il perfezionamento effettivo della definizione e la prova dei pagamenti.
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