A seguito di una scissione societaria, l'agente della riscossione ha notificato una cartella di pagamento alla società beneficiaria per debiti tributari della società scissa ormai estinta. La società beneficiaria ha impugnato l'atto, lamentando la mancata notifica preventiva dell'avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che in tema di scissione societaria e debiti fiscali, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari anteriori alla scissione. Pertanto, il fisco può richiedere direttamente il pagamento tramite cartella, senza l'obbligo di notificare preventivamente un autonomo avviso di accertamento alla beneficiaria, la quale può comunque difendersi contestando il merito della pretesa in sede di impugnazione della cartella stessa.
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