L'Agenzia delle Entrate ha notificato a una società una cartella di pagamento per il recupero di un credito d'imposta ritenuto indebitamente utilizzato. La società ha impugnato l'atto contestando la legittimità della pretesa e la firma del funzionario, ma i giudici di merito hanno respinto i ricorsi. La contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del procedimento, la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti, versando integralmente gli importi dovuti e depositando la documentazione dell'agente della riscossione unita alla rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo senza pronuncia sul merito, disponendo che le spese restassero a carico di chi le ha anticipate ed escludendo il raddoppio del contributo unificato.
Continua »