Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento senza firma emessa per il mancato versamento di imposte (Irap, Irpef, Iva) regolarmente dichiarate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la validità dell'atto. I giudici hanno stabilito che la cartella di pagamento senza firma è pienamente valida se è chiara la sua provenienza dall'amministrazione finanziaria. Inoltre, trattandosi di un controllo automatizzato su somme dichiarate ma non versate dalla stessa contribuente, non era necessario un avviso bonario preventivo né una motivazione dettagliata, essendo sufficiente il richiamo alla dichiarazione dei redditi presentata.
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