Un uomo, indagato per furto aggravato di un monopattino, si vede applicare la misura dell'obbligo di firma a causa del ritenuto pericolo di recidiva. L'indagato si oppone, sostenendo che il giudice non poteva basare la sua decisione su procedimenti penali ancora in corso (carichi pendenti), ma solo su condanne definitive. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: per valutare il pericolo di recidiva, il giudice può e deve considerare tutti gli elementi a disposizione, inclusi i precedenti penali, la gravità del fatto e anche i procedimenti pendenti. Questi ultimi, infatti, contribuiscono a delineare un quadro completo della personalità e della potenziale pericolosità sociale dell'indagato, giustificando l'applicazione di una misura cautelare.
Continua »