L'Indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per presunta detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ha contestato il rigetto della propria istanza di revoca della misura e dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa esterna. La difesa ha evidenziato l'incensuratezza dell'uomo, il rispetto costante delle prescrizioni, la collaborazione con gli inquirenti e la mancanza di adeguate risorse economiche di sostentamento. Nelle more del giudizio di legittimità, il giudice competente ha disposto la sostituzione della misura cautelare con il più lieve obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Constatata la sopravvenuta carenza di interesse pratico, l'Indagato ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, chiudendo il procedimento senza ulteriori valutazioni di merito.
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