Un indagato, accusato di associazione per delinquere, aveva ricevuto una misura di custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del Riesame. Il suo difensore presentava ricorso in Cassazione, contestando le motivazioni della misura e l'utilizzabilità di alcune prove. Tuttavia, durante il procedimento, il Ricorrente rinunciava all'impugnazione. Questo accadeva perché la misura cautelare era stata sostituita con una meno restrittiva, facendo venire meno il suo interesse a proseguire il ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale per intervenuta rinuncia. Ha anche chiarito che, in questi casi di inammissibilità per carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non si applicano le spese processuali né il versamento alla Cassa delle Ammende.
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